Perquisizione disciplinata da leggi speciali

(art. 41 T.U.L.P.S.; art. 4 l. 152/75; art. 103 D.P.R. 309/90; art. 14 Cost.)

Il nostro ordinamento giuridico prevede due diverse tipologie di perquisizione, che pos-sono essere eseguite di iniziativa dagli organi di polizia:

- la perquisizione di polizia giudiziaria disciplinata dal c.p.p., di cui si tratta in altra separata scheda;

- la perquisizione disciplinata da leggi speciali, di cui si tratta nella presente sche-da.

Le disposizioni di leggi speciali (rispetto al c.p.p.) che disciplinano la per-quisizione e che più interessano il campo operativo della polizia municipale sono due:

- l’art. 41 T.U.L.P.S., che disciplina la perquisizione locale rivolta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti;

- l’art. 4 legge 152/75, che disciplina la c.d. “perquisizione sul posto” rivolta alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione;

- l’art. 103 D.P.-R. 309/1990, che disciplina la perquisizione sui mezzi di traspor-to, sui bagagli e sugli effetti personali finalizzata alla ricerca di sostanze stupefa-centi e psicotrope.

Perquisizione prevista dall’art. 41 T.U.LP.S.

Funzione.

Preventiva e repressiva. Serve per ricercare armi, munizioni e materie esplodenti, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività criminose. Pertanto, sotto questo punto di vista, svolge una funzione preventiva. Tuttavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e pertanto, sotto questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva del reato di possesso abusivo di armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto è finalizzata a ricercare e seque-strare il corpo del reato (cioè armi, munizioni e materie esplodenti).

Autorità legittimata ad eseguirla.

Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Presupposti che la legittimano.

Avere avuto, anche per indizio (quindi è sufficiente anche una denuncia anoni-ma), notizia che in un dato luogo pubblico o privato ovvero in una abitazione si trovino armi, munizioni e materie esplodenti detenute illegalmente.

Luogo in cui può essere eseguita.

Si tratta di una perquisizione locale ed in quanto tale può essere eseguita in qual-siasi luogo chiuso, pubblico o privato, compresa anche l’abitazione privata, purchè si abbia indizio che in esso si trovino armi, munizioni e materie esplodenti detenute abusivamente.

Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione.

Per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale e domiciliare di polizia giudiziaria.

Verbale di perquisizione.

Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

c) i presupposti che legittimano la perquisizione;

d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinve-nute;

e) la persona che le ha trovate;

f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione;

h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se questi rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale

Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

La perquisizione sul posto prevista dall’art. 4 legge 152/75.

Funzione:

preventiva e repressiva. Serve per ricercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività crimi-nose. Pertanto, sotto questo punto di vista, svolge una funzione preventiva. Tut-tavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e pertanto, sot-to questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva dei reati di possesso abusivo di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, in quanto è diretta a ricercare e sequestrare il corpo del reato (e cioè armi esplosivi e strumenti di effrazione).

Autorità legittimata ad effettuarla:

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica (alias ufficiali ed agenti di P.S.).

Presupposti che la legittimano:

Devono ricorrere contestualmente quattro di-versi presupposti.

1) Si deve versare in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consento-no di ricorrere tempestivamente al P.M., per ottenere un decreto di perqui-sizione.

2) Deve essere in corso un’operazione di polizia (es. un posto di blocco).

3) Deve essere finalizzata alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

4) Si devono rinvenire delle persone la cui presenza e/o atteggiamento non ap-paiono giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo (es. di notte e in un luogo sperduto vengono rinvenute delle per-sone, che non riescono a fornire un’adeguata motivazione della loro presenza in quel luogo).

Persone e cose su cui può essere eseguita:

su persone la cui presenza ed il cui atteggiamento in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luo-go non appaiono giustificabili. Sui mezzi di trasporto utilizzati dalle predette persone per giungere sul luogo in cui sono rinvenute.

Luogo in cui può essere eseguita:

sullo stesso posto in cui sono state rinvenute le persone ed i mezzi di trasporto delle stesse.

Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione:

per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione personale e locale di polizia giudiziaria.

Verbale di perquisizione (art. 14 Cost.):

Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

i) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

j) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

k) i presupposti che legittimano la perquisizione;

l) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinve-nute;

m) la persona che le ha trovate;

n) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

o) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione;

p) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se questi rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale

Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

Il verbale di perquisizione personale va consegnato anche alla persona perquisita subito dopo la perquisizione.

Perquisizione nei reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psocotrope

(art. 103 d.p.r. 390/90).

Autorità legittimata ad eseguirla.

Ufficiali di polizia giudiziaria

Cose su cui può essere eseguita.

Mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.

Presupposti per eseguirla.

L’art. 103 D.P.R. 309/90 stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) deve essere in corso un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) deve ricorrere fondato motivo per ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi tali sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) devono ricorrere motivi di particolare necessità ed urgenza che non consen-tono di ottenere preventivamente l’autorizzazione del P.M., neppure per via telefonica.

Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione:

per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale di polizia giudiziaria.

Verbale di perquisizione.

Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

c) i presupposti che legittimano la perquisizione;

d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinvenute;

e) la persona che le ha trovate;

f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno ese-guito la perquisizione;

h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se que-sti rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà at-to nel verbale

Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

Una copia del verbale di perquisizione deve essere consegnato alla persona inte-ressata subito dopo la perquisizione.

Conseguenze penali in caso di perquisizione arbitraria

(art. 609 c.p.)

Quando la perquisizione risulti arbitraria, perché è stata eseguita in assenza dei presupposti che la legittimano e quindi abusando dei poteri inerenti alle funzioni di ufficiale ed agente di P.G. viene integrato il reato di perquisizione abusiva di cui all’art. 609 c.p...